Infatti, se a inizio anno 2019 tale requisito di accesso al trattamento pensionistico era stato incrementato di 5 mesi, portando l’età di vecchiaia dai precedenti 66 anni e 7 mesi agli attuali 67 anni (mantenendo sempre un minimo di 20 anni di contributi), il decreto di oggi ha bloccato tale requisito fino al 31 dicembre 2021. Questo a seguito dei dati pubblicati dall’Istat che hanno indicato una crescita della speranza di vita a 65 anni di soli 0,021 decimi di anno.
Non si assiste a nessuna modifica neppure per quanto riguarda la pensione anticipata introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011 che per gli uomini è raggiungibile a 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con un anno in meno e quindi a 41 anni e 10 mesi.
Inoltre, salvo variazioni nella prossima manovra di bilancio, sempre fino al 31 dicembre 2021 si potrà approfittare della via agevolata alla pensione offerta da Quota 100, opzione questa introdotta dal decreto-legge 4/2019 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Queste vie di accesso alla pensione pubblica valgono per i lavoratori dipendenti privati, quelli pubblici e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali o alla gestione separata INPS.
Restano esclusi i liberi professionisti iscritti alla casse previdenziali, ciascuna con regole di pensionamento differenti, come ad esempio gli avvocati iscritti ai fini pensionistici alla Cassa Forense.
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