L’inserto l’Economia del Corriere della sera del 7 dicembre 2020 riporta un articolo del Presidente del Centro Studi Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, riguardante i fondi pensione e tre idee per sviluppare ulteriormente il mercato della previdenza complementare.
In particolare, dopo aver ripercorso le tappe principali della normativa introdotta per disciplinare questa importantissima forma di risparmio, viene proposto innanzitutto di agevolare le imprese nel versamento del TFR nel fondo pensione per i propri dipendenti, ripristinando il fondo di garanzia. Questo fondo, eliminato nel 2007, consentiva alle aziende di ottenere a tassi bassi un finanziamento bancario equivalente al flusso di TFR versato ai fondi pensione, così da agevolarle nel reperire la liquidità necessaria.
Anche se il versamento del TFR maturando del fondo pensione comporta comunque un notevole risparmio anche per il datore di lavoro (gestione efficiente dei flussi di TFR, riduzione degli oneri impropri, minore imposizione fiscale sul reddito dell’azienda), questa proposta mira ad incentivare ulteriormente questa importante forma di finanziamento della pensione integrativa per i lavoratori.
Le altre due proposte attengono all’aumento dei vantaggi fiscali del sistema E-T-T della previdenza integrativa.
Questa sigla sta ad indicare l’applicazione di un’esenzione fiscale e di una tassazione, in sequenza, nelle tre fasi di partecipazione alla previdenza complementare.
- Contribuzione: troviamo la “E” di esenzione perché quanto versato gode del beneficio fiscale della deducibilità dal reddito dichiarato ai fini IRPEF.
La proposta, condivisa da molti operatori del settore, è di alzare il limite annuale di 5.164,57 euro, fermo dal 2005 e prevedere nello stesso tempo la possibilità di contribuire alla costruzione di una pensione integrativa anche per i propri nipoti da parte di nonni e zii.
- Accumulo: in questa fase i contributi versati vengono investiti nei mercati finanziari generando dei rendimenti retti dal meccanismo dell’interesse composto, accrescendo quindi la posizione accumulata nel fondo pensione. Troviamo quindi la ”T” di tassazione perché è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ma con aliquota agevolata del 20%, sui rendimenti ottenuti (resta ferma quella del 12,5% per i rendimenti che sono stati ottenuti investendo in Titoli di Stato).
Per quanto la tassazione sia agevolata, perché negli altri strumenti finanziari l’aliquota è del 26%, la proposta è di eliminarla del tutto, così da avere un sistema E-E-T.
- Erogazione: è la fase in cui viene erogata la pensione integrativa e a “T” in questo caso indica l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 15% massimo, che dopo 35 anni raggiunge il 9% grazie agli sconti fiscali dello 0,30% che si ottengono ogni anno a partire dal quindicesimo.
Sul punto viene ribadita la validità del regime attuale, che oltre a prevedere una tassazione agevolata rispetto a quella IRPEF, comunque è prevista solo a fronte di quanto effettivamente dedotto fiscalmente. I contributi non dedotti, infatti, vanno dichiarati al fondo pensione e saranno esenti in fase di erogazione.
La tesi di fondo resta la crucialità di una pensione integrativa da affiancare alla pensione pubblica, “considerando le sempre minori risorse pubbliche disponibili, l’enorme debito e la transizione demografica”.
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