Dichiarazione 730: calendario fiscale 2021

Dopo che nel corso del 2020 erano state anticipate in via eccezionale le modifiche del calendario fiscale, con uno slittamento dei termini, quest’anno entrano a pieno regime le scadenze per la presentazione della dichiarazione 730 precompilata, da trasmettere entro il 30 settembre 2021.

Un’altra novità rilevante, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, è che dal 1° marzo 2021 è possibile accedere ai servizi online tramite uno dei tre strumenti di accesso a tutti i servizi della PA, ossia attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le eventuali credenziali di Fisconline già fornite dall’Agenzia e non più rilasciabili, potranno essere utilizzate fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Rispetto al PIN INPS, utilizzato anche per accedere ai servizi online dell’agenzia delle Entrate, l’Ente ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 è iniziata la fase transitoria di sua dismissione, senza più rilascio di nuovi PIN. 

Da lunedì 10 maggio 2021 disponibile online la dichiarazione precompilata 

Da oggi lunedì 10 maggio 2021 i contribuenti possono accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Ecco, quindi, le principali tappe del calendario fiscale:

  • entro il 16 marzo 2021 i contribuenti, i datori di lavoro, i professionisti, le banche e assicurazioni, gli operatori sanitari, gli enti previdenziali e scolastici dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di loro competenza, necessari alla predisposizione del modello 730 precompilato
  • dal 10 maggio 2021 la dichiarazione 730 precompilata è disponibile online
  • a partire dal 14 maggio 2021 sarà possibile accettare o modificare e quindi trasmettere il 730 precompilato
  • il 30 settembre 2021 è il termine ultimo per trasmettere la dichiarazione 730 all’Agenzia delle Entrate, sia in via diretta che tramite CAF, sostituto d’imposta o professionisti abilitati.
  • se ci si avvale di CAF o altri soggetti abilitati, sono previsti ulteriori termini intermedi di presentazione della dichiarazione 730 e successiva trasmissione all’Agenzia delle entrate:

Fonte: Infografica Ipsoa Quotidiano

 

  • entro il 25 ottobre 2021 va inviato il modello 730 integrativo, nel caso di errori ed omissioni da parte del contribuente stesso e che comportino in un minor debito o maggior credito o viceversa
  • entro il 30 novembre 2021 invece va trasmetto il modello 730 rettificativo nel caso di errori commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale che quindi, una volta comunicato dal contribuente, provvede ad inviarlo nuovamente all’Agenzia delle Entrate.

Detrazioni al 19%: tracciabilità ed effetti dell’emergenza

Dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità degli oneri detraibili al 19%, con esclusione dal rimborso quindi di quelle spese sostenute attraverso il pagamento in contanti anche a fronte di ricevuta (ad eccezione delle spese sanitarie per le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN e per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici). Nel caso, inoltre di pagamenti tramite bonifico o app è comunque necessaria la prova d’acquisto. Gli oneri detraibili in misura diversa dal 19% e quelli deducibili, invece, restano esclusi da quest’obbligo di tracciabilità.

Quest’anno quindi ci sarà un’incognita rispetto a chi avrà effettivamente rispettato queste disposizioni.

Inoltre, sarà da verificare se l’introduzione di questo limite di tracciabilità comporterà un risparmio per l’Erario così come preventivato. Infatti, come affermato in un articolo de Il Sole 24 Ore , se si pensava di risparmiare quasi 500 milioni, l’emergenza epidemiologica ha fatto saltare queste previsioni. Non solo perché ha dato una spinta ai pagamenti digitali e in modalità contactless, ma anche per la riduzione delle spese stesse nei mesi di lockdown. Basta pensare ad esempio al drastico calo degli abbonamenti ai mezzi pubblici, alle rette delle mense scolastiche, alla disdetta degli affitti per studenti fuori sede.  

Per quanto riguarda la detrazione fiscale nella misura del 19% del premio corrisposto per l’assicurazione sulla vita (per il rischio morte, invalidità, non autosufficienza), si tratta di dati comunicati dalla Compagnia di assicurazione all’Agenzia delle entrate. Il premio massimo detraibile è pari a 530 euro all’anno.

Deducibilità dei contributi alla previdenza complementare

Tra gli oneri deducibili ci sono i contributi versati alla previdenza complementare nel corso del 2020, fino al tetto di 5.164,57 euro. Si tratta di dati comunicati direttamente dal gestore del proprio fondo pensione all’Agenzia delle Entrate e che quindi confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata. Questi, inoltre, risultano nel documento informativo denominato “Prospetto delle prestazioni pensionistiche − fase di accumulo” (ex Comunicazione periodica) che viene trasmesso ogni anno dell’aderente. Questo documento,  oltre a riepilogare l’evoluzione della propria posizione, attesta i versamenti ai fini fiscali e risulta utile, quindi, nel caso di trasmissione del modello 730 tramite un CAF o un professionista. 

A riguardo, la Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha disposto di recente che il termine ultimo per l’invio del prospetto è il 31 luglio 2021, con uno slittamento rispetto al termine precedente fissato al 31 maggio 2021. Diversi gestori di forme pensionistiche complementare hanno comunque anticipato l’attestazione dei versamenti ai fini fiscali, così da consentire ad aderenti e a chi presta l’assistenza di organizzarsi per la trasmissione della dichiarazione 730.

Ecco alcune informazioni utili:

La previdenza complementare oltre a proteggere il proprio futuro rappresenta un beneficio immediato grazie ai suoi molteplici vantaggi, primo fra tutti quello fiscale.

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