Riscatto totale
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Quando si può chiedere il riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa?
Quando si può chiedere il riscatto totale in caso di invalidità?
Il riscatto può essere chiesto indipendentemente dal fatto che l’iscritto smetta o no di svolgere l’attività lavorativa.
Cosa si può fare in caso di inoccupazione in prossimità del pensionamento?
In caso di perdita dei requisiti partecipativi ad un fondo di categoria è ammesso il riscatto?
In questo caso, però, il regime fiscale applicato sulla somma oggetto di riscatto non è più agevolato:
- sulla parte imponibile, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota del 23% anzichè del 15% prevista per le altre ipotesi di riscatto;
- non opera l’ulteriore vantaggio della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, nel limite massimo di 6 punti percentuali (prevista invece per le altre ipotesi di riscatto).
Nel caso di cambiamento dell’attività lavorativa che giustifica l’adesione al fondo di categoria, è quindi consigliabile trasferire la posizione maturata ad un altra forma pensionistica anzichè riscattarla:
- la somma oggetto di trasferimento è esente da ogni onere fiscale;
- a differenza del riscatto totale, non vengono meno gli anni di partecipazione al fondo utili per l’esercizio delle diverse prerogative individuali previste (come gli 8 anni di iscrizione per richiedere anticipazioni per “generiche esigenze”) e per gli sconti percentuali dell’aliquota fiscale previsti a partire dal quindicesimo anno.
Cosa si intende per "requisititi partecipativi" ad un fondo aperto o PIP (fondo non di categoria)?
In caso di perdita dei requisiti partecipativi ad un fondo aperto o ad un PIP è ammesso il riscatto?
Nel caso di perdita di tale requisito, al pari di quanto previsto per la partecipazione ad un fondo di categoria, l’iscritto può richiedere il riscatto tatale della posizione individuale accumulata, ma per questa ipotesi il regime fiscale applicato sulla somma oggetto di riscatto non è più agevolato:
- sulla parte imponibile, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota del 23% anzichè del 15% prevista per le altre ipotesi di riscatto;
- non opera l’ulteriore vantaggio della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, nel limite massimo di 6 punti percentuali (prevista invece per le altre ipotesi di riscatto).
L’iscritto deve presentare la documentazione idonea a comprovare l’avvenuta cessazione dello status di lavoratore, come ad esempio la certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgento attività lavorativa al momento della richiesta di riscatto.
Dal momento che l’adesione ad un fondo aperto o ad un PIP prescinde dalla propria situazione lavorativa, lo status di lavoratore potrebbe non essere mai stato dichiarato nel modulo di adesione o successivamente; nostante ciò, il riscatto totale può essere richiesto a condizione che l’aderente dimostri la sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o, comunque, durante la partecipazione al fondo, e la perdita della stessa.
È ammesso il riscatto totale per cause diverse?
No, il riscatto totale non può essere richiesto per cause diverse da quelle espressamente previste (perdita del lavoro, invalidità o perdita dei requisiti partecipativi al fondo).
Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al fondo?
Il riscatto totale, però, è l’unico atto di fuoriuscita dal sistema di previdenza integrativa; questo non vale, infatti, in caso di riscatto parziale, di trasferimento ad altro Fondo o di richiesta di anticipazioni.
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