Regime fiscale delle anticipazioni

Al pari delle prestazioni pensionistiche finali, la tassazione è attuata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta per la parte di prestazione (anticipata) imponibile, ossia, al netto dei redditi già tassati.
L’ entità dell’aliquota varia a seconda della causa per cui è richiesta l’anticipazione.

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Come viene tassata la somma oggetto di anticipazione richiesta per spese sanitarie?
La tassazione è attuata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15%.
Vale l’agevolazione prevista oltre il 15° anno di partecipazione?
Sì, solo in caso di anticipazione per spese sanitarie, opera la riduzione dell’aliquota del 15% di una quota di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ad un Fondo successivo al 15° e sempre nel limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi dal 15% fino al 9%).
Valgono tutti gli anni di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare in cui non sia stato richiesto il riscatto totale, quindi, anche quelli oggetto di riscatto parziale o trasferimento ad uno o più fondi. L’unico limite vale per gli anni di adesione anteriori al 1992 (ossia, oltre il limite massimo di 15 anni computabili di partecipazione precedenti al 1 gennaio 2007).
Come viene tassata la somma oggetto di anticipazione richiesta per acquisto o ristrutturazione della prima casa?
La tassazione è attuata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%.
Vale l’agevolazione prevista oltre il 15° anno di partecipazione?
No, in questo caso, a differenza dell’anticipazione richiesta per spese sanitarie, l’agevolazione non opera.
Come viene tassata la somma oggetto di anticipazione richiesta per ogni altra esigenza dell’aderente?
La tassazione è attuata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%.
Vale l’agevolazione prevista oltre il 15° anno di partecipazione?
No, in questo caso, a differenza dell’anticipazione richiesta per spese sanitarie, l’agevolazione non opera.
Quale parte di prestazione anticipata è effettivamente imponibile?
Come per la pensione integrativa, non va considerata imponibile la parte di prestazione oggetto di anticipazione che sia stata generata da redditi già tassati (ossia, da contributi non dedotti e rendimenti già tassati in fase di accumulo).
Le somme anticipate come possono essere reintegrate?
Le anticipazioni possono essere reintegrate nella posizione individuale in qualunque momento a scelta dell’aderente.
La cadenza della reintegrazione può essere, ad esempio, annuale o mensile e non necessariamente una tantum.

In questo caso, le somme versate al fondo devono essere espicitamente dichiarate dall’aderente come dirette al reintegro delle anticipazioni.

Le somme reintegrate sono deducibili?
Al pari dei contributi versati nel fondo, anche le somme versate per il reintegro delle anticipazioni ricevute sono deducibili dal reddito dell’aderente dichiarato ai fini Irpef, e sempre entro il limite annuo complessivo di 5.164,57€.

I versamenti aggiuntivi, quindi, concorrono, con i contributi versati, a determinare il tetto massimo di deducibilità annuale.

L'imposta pagata sulle somme anticipate può essere recuperata con il loro reintegro?
Posto che le somme reintegrate, al pari dei contributi, sono già deducibili dal reddito dell’aderente, sulle stesse è riconosciuto un vantaggio fiscale ulteriore, proprio al fine di recuperare ulteriormente l’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione:
Sulle somme oggetto di reintegro – eccedenti il limite annuale di deducibilità dei contributi versati al fondo (5.164,57€) – è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

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