Regime fiscale nella fase di accumulo

La fase di accumulo è interessata da una tassazione dei rendimenti ottenuti con la gestione finanziaria del fondo, ossia, viene tassato il risultato netto maturato annualmente.
Si tratta di una tassazione agevolata in quanto inferiore rispetto a tutte le altre forme di investimento.

I rendimenti, generati da qualsiasi forma di investimento delle risorse versate, sono tassati poi in misura differente a seconda del tipo di strumento finanziario in cui si investe (vedi l’agevolazione per la quota di rendimento derivante dall’investimento in titoli di stato).

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Come sono tassati i rendimenti?
La tassazione è attuata mediante l’applicazione dell’ imposta sostitutiva sui redditi nella misura massima del 20%, aliquota applicata su ciascun comparto di gestione. In particolare, l’ imposta è applicata sul risultato netto annuo della gestione.
Perché si tratta di una tassazione agevolata rispetto alle altre forme di investimento?
Si tratta di una tassazione agevolata perché l’aliquota massima applicata sui rendimenti ottenuti da un Fondo pensione è pari al 20%, contro il 26% normalmente applicato dalle altre forme di investimento.
Sono previste ulteriori agevolazioni?
Sì, è prevista un’agevolazione particolare sulla quota di rendimento che deriva dall’ investimento in titoli di stato: l’ imposta con aliquota 20% si applica solo sul 62,5% del rendimento anzichè su quello complessivo; ciò equivale, in sostanza, ad applicare un’aliquota del 12,5% sul risultato totale, ossia sui redditi che derivano da tali strumenti finanziari (ad esempio titoli del debito pubblico, buoni postali del risparmio ecc.).
Questo è previsto al fine di tener conto della minore tassazione prevista, in via generale, per i redditi derivanti da investimenti in titoli pubblici, che è, appunto, del 12,5%. Ulteriori agevolazioni, infine, sono previste per i redditi di capitale.
Come si determina il risultato netto di gestione tassabile nei Fondi aperti?
Il risultato netto di gestione, quale base imponibile su cui applicare la ritenuta a titolo d’ imposta, è pari alla differenza tra:
  • il valore del patrimonio netto del Fondo alla fine di ciascun anno solare (l’ultimo giorno dell’ anno di mercato aperto), al lordo dell’ imposta sostitutiva, AUMENTATO delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle pensioni complementari e delle somme trasferite ad un altro fondo pensione e DIMINUITO dei contributi versati, delle somme ricevute da un’altra forma pensionistica, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta
  • e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’ anno.

Il valore del patrimonio netto del Fondo al termine di ciascun anno, quindi, è AUMENTATO e DIMINUITO delle somme che nel corso dell’ anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso; vengono, quindi, sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio del Fondo. Così operando, la tassazione grava sul patrimonio del fondo riflettendosi direttamente sul relativo valore della quota.

Con che frequenza deve essere calcolato il risultato netto di gestione del Fondo aperto?
Il calcolo dell’ imposta sostitutiva sui decrementi ovvero sugli incrementi del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicità con il quale il fondo procede al calcolo del valore delle quote assegnate alla posizione individuale del singolo aderente, ossia, nei c.d. “giorni di valorizzazione”, che secondo le disposizioni della COVIP sono costituiti almeno dalle giornate di fine mese (e fatta salva una frequenza maggiore). Infatti, nell’ambito della fase di accumulo, il valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni è di norma suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto che confluiscono nella relativa posizione individuale; nei “giorni di valorizzazione”, quindi, viene determinato il valore unitario di dette quote.
Cosa accade in caso di risultato negativo?
Il risultato può essere computato in diminuzione del risultato di gestione per i periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza e senza limiti temporali. In alternativa, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento gestite dal Fondo, che hanno maturato il risultato negativo e a partire dal medesimo periodo d’imposta (anziché in quelli successivi).
Come si determina il risultato netto di gestione tassabile nei PIP?
Il risultato netto di gestione, quale base imponibile su cui applicare la ritenuta a titolo d’ imposta, si determina sottraendo:
  • dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero, determinato alla data di accesso alla prestazione finale, DIMINUITO dei contributi versati nell’ anno
  • il valore della rendita stessa all’ inizio dell’ anno (ossia il valore attuale calcolato al termine dell’ anno precedente e al netto dell’ imposta sostitutiva).

Occorre calcolare, quindi, per ciascun iscritto, il valore attuale della rendita vitalizia ad esso riferita al termine dell’ anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei contributi versati nell’ anno) e il valore attuale della stessa all’ inizio dell’ anno.
Il calcolo e l’imputazione degli oneri fiscali sono effettuati direttamente sulle posizioni individuali dei singoli iscritti e non a livello del patrimonio del PIP; la tassazione grava, quindi, sulla singola posizione individuale, tenendo conto della contribuzione di ogni iscritto, e non sul rendimento della gestione separata o fondo interno sottostanti al PIP (che infatti è espresso al lordo dell’imposta sostitutiva).

Cosa accade in caso di risultato negativo?
Nel caso in cui la differenza sia negativa, in quanto il valore attuale della rendita è inferiore al precedente valore attuale, tale risultato negativo può essere computato in riduzione dei periodi d’ imposta successivi senza limiti temporali, per l’intero importo che trova in essi capienza.
Qual è il regime fiscale dei comparti garantiti?
Sono le linee di investimento che garantiscono dei rendimenti minimi e/o la restituzione del capitale versato.
Le conseguenze contabili di tali garanzie sono state disciplinate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998:
  • SE LE GARANZIE SONO RILASCIATE INDISTINTAMENTE AL FONDO PENSIONE (e non con riferimento alle singole posizioni individuali): le somme versate al fondo pensione a fronte delle garanzie, concorrono a formare il risultato di gestione del fondo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Infatti, le garanzie rilasciate fanno esse stesse parte delle attività del fondo e pertanto contribuiscono a determinare il valore dell’ attivo netto (destinato alle prestazioni, il valore unitario della quota e, per il tramite di quest’ultimo, le posizioni individuali).
  • SE LE GARANZIE SONO RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE POSIZIONI INDIVIDUALI: tali somme non determinano un incremento del patrimonio del fondo e, quindi, non concorrono alla formazione del risultato netto di gestione ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; infatti, le somme oggetto di tali garanzie (rendimento minimo o rimborso dei contributi versati), previste a favore del singolo iscritto e non del Fondo nel suo complesso, sono erogate alla data di accesso alla pensione integrativa o in caso di trasferimento della posizione individuale ad un altro fondo e non determinano, quindi, un incremento del valore della quota in capo all’iscritto stesso e, di conseguenza, del patrimonio del fondo inteso quale valore unitario del quote medesime. Tuttavia, sono oggetto di tassazione in via autonoma, con applicazione della medesima imposta sostitutiva del 20% al momento dell’ erogazione delle somme a favore dell’aderente/assicurato.
Come sono tassati i rendimenti conseguiti in caso di prosecuzione volontaria oltre il pensionamento?
Nell’ipotesi in cui l’aderente, raggiunti i requisiti per il pensionamento, decida di proseguire volontariamente con la contribuzione al fondo, alle condizioni previste (possa vantare almeno 1 anno di contribuzione ad una forma di previdenza complementare), i rendimenti che in questo periodo sono riconosciuti sulla posizione individuale fruiscono del regime fiscale previsto dal Decreto, perché sono da considerare, comunque, come parte integrante della prestazione pensionistica finale anche se rinviata ad un momento successivo.
Vale quindi il regime fiscale ordinario.
Quanto tassato in fase di accumulo è poi tassato nuovamente in fase di erogazione?
No, in virtù del principio di correlazione, quanto già tassato nelle fasi precedenti non concorre a formare la base imponibile delle prestazioni pensionistiche. Quindi, è esente da imposizione fiscale la parte di pensione integrativa che sia stata generata da rendimenti già tassati in fase di accumulo.

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