Regime fiscale nella fase di accumulo
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Come sono tassati i rendimenti?
Perché si tratta di una tassazione agevolata rispetto alle altre forme di investimento?
Sono previste ulteriori agevolazioni?
Questo è previsto al fine di tener conto della minore tassazione prevista, in via generale, per i redditi derivanti da investimenti in titoli pubblici, che è, appunto, del 12,5%. Ulteriori agevolazioni, infine, sono previste per i redditi di capitale.
Come si determina il risultato netto di gestione tassabile nei Fondi aperti?
- il valore del patrimonio netto del Fondo alla fine di ciascun anno solare (l’ultimo giorno dell’ anno di mercato aperto), al lordo dell’ imposta sostitutiva, AUMENTATO delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle pensioni complementari e delle somme trasferite ad un altro fondo pensione e DIMINUITO dei contributi versati, delle somme ricevute da un’altra forma pensionistica, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta
- e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’ anno.
Il valore del patrimonio netto del Fondo al termine di ciascun anno, quindi, è AUMENTATO e DIMINUITO delle somme che nel corso dell’ anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso; vengono, quindi, sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio del Fondo. Così operando, la tassazione grava sul patrimonio del fondo riflettendosi direttamente sul relativo valore della quota.
Con che frequenza deve essere calcolato il risultato netto di gestione del Fondo aperto?
Cosa accade in caso di risultato negativo?
Come si determina il risultato netto di gestione tassabile nei PIP?
- dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero, determinato alla data di accesso alla prestazione finale, DIMINUITO dei contributi versati nell’ anno
- il valore della rendita stessa all’ inizio dell’ anno (ossia il valore attuale calcolato al termine dell’ anno precedente e al netto dell’ imposta sostitutiva).
Occorre calcolare, quindi, per ciascun iscritto, il valore attuale della rendita vitalizia ad esso riferita al termine dell’ anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei contributi versati nell’ anno) e il valore attuale della stessa all’ inizio dell’ anno.
Il calcolo e l’imputazione degli oneri fiscali sono effettuati direttamente sulle posizioni individuali dei singoli iscritti e non a livello del patrimonio del PIP; la tassazione grava, quindi, sulla singola posizione individuale, tenendo conto della contribuzione di ogni iscritto, e non sul rendimento della gestione separata o fondo interno sottostanti al PIP (che infatti è espresso al lordo dell’imposta sostitutiva).
Cosa accade in caso di risultato negativo?
Qual è il regime fiscale dei comparti garantiti?
Le conseguenze contabili di tali garanzie sono state disciplinate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998:
- SE LE GARANZIE SONO RILASCIATE INDISTINTAMENTE AL FONDO PENSIONE (e non con riferimento alle singole posizioni individuali): le somme versate al fondo pensione a fronte delle garanzie, concorrono a formare il risultato di gestione del fondo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Infatti, le garanzie rilasciate fanno esse stesse parte delle attività del fondo e pertanto contribuiscono a determinare il valore dell’ attivo netto (destinato alle prestazioni, il valore unitario della quota e, per il tramite di quest’ultimo, le posizioni individuali).
- SE LE GARANZIE SONO RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE POSIZIONI INDIVIDUALI: tali somme non determinano un incremento del patrimonio del fondo e, quindi, non concorrono alla formazione del risultato netto di gestione ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; infatti, le somme oggetto di tali garanzie (rendimento minimo o rimborso dei contributi versati), previste a favore del singolo iscritto e non del Fondo nel suo complesso, sono erogate alla data di accesso alla pensione integrativa o in caso di trasferimento della posizione individuale ad un altro fondo e non determinano, quindi, un incremento del valore della quota in capo all’iscritto stesso e, di conseguenza, del patrimonio del fondo inteso quale valore unitario del quote medesime. Tuttavia, sono oggetto di tassazione in via autonoma, con applicazione della medesima imposta sostitutiva del 20% al momento dell’ erogazione delle somme a favore dell’aderente/assicurato.
Come sono tassati i rendimenti conseguiti in caso di prosecuzione volontaria oltre il pensionamento?
Vale quindi il regime fiscale ordinario.
Quanto tassato in fase di accumulo è poi tassato nuovamente in fase di erogazione?
Niente più dubbi
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