Adesione

Il primo passo verso la creazione di una pensione complementare è l’adesione al Fondo. Per aderire è importante prendere visione dei documenti informativi e valutare l’adeguatezza del Fondo al proprio profilo di investimento e di rischio.
Data la rilevanza sociale di queste forme di risparmio finalizzato, i documenti informativi hanno contenuti generali obbligatori definiti dalla COVIP (Commissione di vigilanza dei Fondi pensione), per garantire la massima trasparenza all’utente nella fase di adesione.

I documenti informativi sono:

  • la nota informativa;
  • il modulo di adesione con il questionario di autovalutazione;
  • il documento denominato “La mia pensione complementare”.

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Chi può aderire ad un fondo pensione?
Ad un fondo pensione può aderire individualmente chiunque, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, e secondo i limiti previsti, invece, nel caso di adesione collettiva ad un fondo aperto o ad un fondo chiuso.
Oltre ai lavoratori (siano essi dipendenti, autonomi o liberi professionisti ecc.), possono aderire anche “soggetti fiscalmente a carico” dei lavoratori o coloro che non sono titolari di reddito da lavoro o d’ impresa (ad esempio, studenti).
Possono essere iscritti soggetti fiscalmente a carico?
Sì, possono essere iscritti anche i soggetti fiscalmente a carico se il regolamento del Fondo lo prevede. Inoltre, non è necessario che il soggetto di cui sono a carico sia a sua volta iscritto al fondo medesimo (salvo che nei fondi chiusi).
Chi sono i soggetti fiscalmente a carico?
Si tratta dei soggetti indicati dall’art. 12 del T.U.I.R., ossia familiari a carico ovvero, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri che non posseggano un reddito annuo complessivo superiore a euro 2.840,51.
Possono essere iscritti anche i minori di età?
Sì, possono essere iscritti anche i soggetti fiscalmente a carico minori di età.
L’unica cautela rispetto ai minori attiene all’eventuale richiesta di anticipazioni del capitale accumulato: in questo caso è necessaria la previa atorizzazione del giudice tutelare.

Al contrario, invece, non è prevista alcuna autorizzazione per il trasferimento della posizione previdenziale del minore ad una altro fondo pensione.

Cosa accade se il soggetto iscritto non è più fiscalmente a carico?
L’iscritto può mantenere la posizione presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale oppure trasferirsi ad altra forma pensionistica complementare, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione.
Restano ferme, inoltre, tutte le prerogative normalmente previste quanto alla possibilità di richiedere anticipazioni e riscattare la posizione accumulata, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Può aderire un pensionato?
No, se è titolare di una pensione di vecchiaia. Sì, se ha una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.
A cosa serve la nota informativa?
La nota informativa, suddivisa in 4 sezioni, fornisce tutte le informazioni per comprendere il funzionamento del Fondo: chi lo gestisce, come viene finanziato, quali sono i costi, gli investimenti, il regime fiscale, la gestione dei rischi, le prestazioni pensionistiche erogate.
Quando viene consegnata la nota informativa?
Al momento dell’adesione è obbligatorio consegnare gratuitamente la Sezione I della nota informativa, che contiene le “Informazioni chiave per l’aderente”, ma è reperibile anche on-line sul sito del gestore del fondo stesso.
Dove si possono conoscere le principali caratteristiche del Fondo?
Le principali caratteristiche del Fondo sono sintetizzate nella Sezione I della nota informativa e consentono di confrontare il Fondo con le altre forme pensionistiche complementari. In questa sezione si trovano le informazioni su nome del fondo, finalità, categorie di soggetti a cui è diretto, sede legale e amministrativa, modalità, misura, decorrenza e periodicità dei versamenti al fondo, informazioni sulle prestazioni pensionistiche finali, sulle anticipazioni e sui riscatti della posizione individuale, indicazioni sulle proposte di investimento e sui rendimenti medi annui, oltre alla scheda dei costi.
Dove si possono trovare le informazioni di dettaglio sulla gestione del Fondo?
Le informazioni dettagliate sul finanziamento, gli investimenti, i costi, il regime fiscale, le informazioni sull’andamento della gestione e sui soggetti coinvolti nell’attività del Fondo si trovano nella Sezione II, III e IV della nota informativa.
La nota informativa è obbligatoria?
La nota informativa è obbligatoriamente redatta per ciascun Fondo secondo i modelli stabiliti dalla COVIP. La sezione I della nota informativa deve essere obbligatoriamente consegnata all’aderente al momento della sottoscrizione. Le sezioni II, III e IV devono essere consegnate se l’aderente ne fa richiesta e in ogni caso devono essere disponibili sul sito web di riferimento del Fondo e in formato cartaceo nella sede legale e negli uffici dei soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni.
Quali sono i contenuti del modulo di adesione?
Il modulo contiene tutti gli elementi per perfezionare il contratto di adesione al Fondo. Deve riportare, inoltre, i mezzi di pagamento utilizzabili, le modalità e i termini per esercitare il diritto di recesso.
Cos'è il Questionario di autovalutazione?
E’ un documento che va compilato per orientare l’aderente nella scelta tra le diverse forme di investimento offerte dal Fondo, in base alla sua consapevolezza sul sistema di previdenza complementare e in base al suo personale profilo di rischio.
Dopo la sua compilazione si ottiene un punteggio che orienta l’aderente nella scelta d’investimento che risulta congrua alle sue caratteristiche, ma non è vincolante e la scelta finale può divergere.
Cos'è il documento "La mia pensione complementare"?
E’ un documento che aiuta l’aderente a fare una stima della propria pensione complementare, simulando l’evoluzione del montante accumulato e l’importo della rendita pensionistica. Viene consegnato al momento dell’adesione e deve essere aggiornato ogni anno per consentire all’aderente di valutare eventuali modifiche del piano pensionistico (ad esempio dell’importo dei versamenti o della tipologia di investimenti).
Chi raccoglie l'adesione?

L’adesione è raccolta da incaricati della società che ha istituito il Fondo. L’addetto alla raccolta dell’adesione è tenuto al rispetto di precise regole di comportamento, di correttezza, diligenza e trasparenza ed è obbligato a fornire informazioni chiare e complete, senza tralasciare o sminuire informazioni importanti.
L’adesione può avvenire anche online mediante sito web.

Si può aderire mediante sito web?
Sì, l’ adesione può avvenire mediante sito web del soggetto incaricato alla raccolta delle adesioni, previo consenso espresso dell’ interessato all’utilizzo di tale strumento e previa acquisizione della sezione I della nota informativa e del documento “la mia pensione complementare”, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione. Quest’ultimo può anche essere formato come documento informatico.
Cos’è l’adesione tacita?
L’adesione tacita può attuarsi solo nell’ambito dei fondi negoziali (fondi chiusi o fondi aperti ad adesione collettiva) e se il lavoratore interessato è rappresentato dai contratti collettivi di riferimento.
Il lavoratore, entro 6 mesi dalla prima assunzione, deve decidere se
  1. destinare il proprio TFR ad un fondo pensione dallo stesso prescelto;
  2. oppure esprimere una volontà contraria e lasciarlo presso il proprio datore di lavoro.

Se nel termine prescritto di 6 mesi dalla prima assunzione non si esprime, vale l’ istituto del silenzio-assenso:

  • il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensione collettivo previsto dagli accordi collettivi aziendali o territoriali, previamente trasmessi al lavoratore rimasto in silenzio;
  • se ci sono più alternative, nel fondo al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’ azienda;
  • in mancanza di forme pensionistiche collettive di riferimento, il TFR viene fatto confluire presso il Fondo residuale INPS.
  • obbligatoriamente, l’investimento di tali somme deve avvenire nel comparto di gestione “garantito”, ossia, quello che prevede la restituzione del capitale e la garanzia di rendimenti minimi, comparabili e non inferiori al tasso di rivalutazione del TFR (se lasciato in azienda).

Restano ferme:

  • la possibilità di variare successivamente il comparto di gestione in cui è stato conferito il TFR maturando;
  • la possibilità di trasferirsi ad un altro fondo pensione, anche non negoziale, con conseguente trasferimento del capitale accumulato (compreso il TFR sino a quel momento maturato) e conferimento del TFR maturando nel nuovo fondo.
Si può recedere dal contratto?
L’aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni senza costi, con una comunicazione scritta – anche via mail – al gestore del Fondo.

Niente più dubbi

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