Le domande arrivate per la rubrica dell’Esperto risponde di settembre hanno toccato diversi temi sulla previdenza integrativa, tra cui il welfare aziendale e la comunicazione dei contributi non dedotti fiscalmente nel modello 730 di quest’anno.
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Buona lettura!
Welfare aziendale e fondo pensione. Massimo ci scrive.
Buongiorno, sono titolare di un PIP al quale verso liberamente ogni anno qualcosa. La mia azienda ha attivato una piattaforma welfare e ho credito che potrei versare nel mio fondo. La domanda è: essendo quello che ho ricevuto in piattaforma come credito welfare già un valore defiscalizzato, se io lo utilizzo per versare nel mio PIP posso comunque dedurre questi versamenti nel 730? Grazie mille. Massimo
Caro Massimo,
la deducibilità fiscale del premio welfare convertito in contributo alla previdenza complementare consiste nella sua esenzione dalle imposte IRPEF altrimenti dovute se versato in busta paga. Non si ottiene, quindi, un ulteriore rimborso IRPEF.
Inoltre, entro l’ammontare prescritto in generale dalla normativa (3.000 euro su base annua) non concorre a determinare il limite massimo dei 5.164,57 euro annui, che quindi resta pienamente a disposizione ai fini della contribuzione ordinaria al fondo pensione.
Infine, la quota parte di premio convertito in contribuzione alla previdenza complementare (sempre nel limite prescritto) sarà esente a scadenza, non costituendo quindi la base imponibile su cui è applicata l’aliquota del 15%/9%.
Ho due fondi pensione, come verso il TFR? Emanuela ci scrive
Buongiorno, vorrei iscrivermi sia al mio fondo pensione chiuso di categoria che ad un fondo pensione aperto. Come devo versare il mio TFR? Grazie mille. Emanuela.
Cara Emanuela,
nel caso di iscrizione ad un fondo pensione chiuso di categoria, il versamento del proprio TFR maturando è obbligatorio, di conseguenza in un primo momento il TFR viene versato in questa tipologia di fondo se vi si vuole aderire. Nel fondo pensione aperto, invece, contribuisci con versamenti volontari, scegliendo liberamente importo e frequenza, deducibili fiscalmente entro il limite annuo di 5.164,57 euro.
Inoltre, in un secondo momento è possibile modificare la destinazione del TFR in favore del fondo pensione aperto perché si è cambiata attività lavorativa e conseguente categoria, senza o con trasferimento tra fondi pensione per perdita dei requisiti partecipativi.
Comunicazione contributi non dedotti. Gianfranco ci scrive
Buonasera, chiedo una cortesia: vorrei sapere come e quando comunicare al mio fondo pensione l’ammontare dei contributi eccedenti la quota deducibile versati nel 2021, in modo da poter usufruire dell’esenzione fiscale all’atto di fruizione della rendita. Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità. Gianfranco
Caro Gianfranco,
se in sede di dichiarazione dei redditi non sono stati portati in deduzione fiscale, in tutto o in parte, i contributi versati nel fondo pensione nel corso dell’anno precedente, lo si può comunicare con un’apposita “dichiarazione contributi non dedotti” da trasmettere al gestore del proprio fondo.
La dichiarazione deve pervenire al gestore del fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (per i versamenti effettuati nel 2021 la scadenza è il 31/12/2022).
Per esempio:
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- Versamenti al fondo pensione nel 2021: €7.164,57
- Dedotti fiscalmente dichiarazione dei redditi 2022: €5.164,57
- Contributi non dedotti da dichiarare: €2.000
Quale sarebbe il tuo risparmio fiscale?
Comparto bilanciato del fondo pensione. Marco ci scrive
Salve, vorrei sapere se nel comparto bilanciato il mio capitale è garantito. Grazie e distinti saluti. Marco.
Caro Marco,
tendenzialmente, maggiore è la componente azionaria di un comparto di investimento maggiori sono i rendimenti che si possono ottenere, a fronte di maggiori oscillazioni legate all’andamento dei mercati finanziari, compensate, sempre tendenzialmente, dal tempo che si ha a disposizione. Più è lungo l‘orizzonte temporale dell’investimento più sono indicate linee maggiormente dinamiche, tra cui quelle bilanciate tra azioni e obbligazioni.
Mentre, il solo comparto a garantire la restituzione di almeno il capitale versato in caso di esito negativo dell’investimento al momento dell’erogazione della pensione integrativa è quello garantito.
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