Per la rubrica dell’Esperto risponde di novembre diverse domande sul funzionamento dei fondi pensione, tra cui in tema di fondo pensione per una moglie e deducibilità, premio welfare alla previdenza integrativa e coefficienti di trasformazione del capitale accumulato nel fondo in rendita vitalizia.
Inviateci le vostre domande a risponde@propensione.it, direttamente tramite i nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.
Buona lettura!
Fondo pensione per coniuge a carico. Pierpaolo ci scrive
Buonasera, avrei qualche domanda da sottoporvi: mia moglie 53enne quest’anno chiuderà la partita iva in quanto i ricavi purtroppo non sono ottimali. Vorrei darle una mano con una pensione integrativa Pip a 10 anni, versando io che sono pensionato 67enne. Si applicherebbe la deduzione sull’Irpef della mia pensione avendo io solo questa entrata? Se si in quale %? Cordiali Saluti. Pierpaolo.
Cara Pierpaolo,
se tua moglie, chiudendo la partita iva e non producendo più reddito, diventa fiscalmente a tuo carico, può essere iscritta ad un fondo pensione come soggetto fiscalmente a carico (del marito).
In questo caso, i versamenti devono provenire dal conto corrente del marito il quale beneficerà della deducibilità fiscale entro il limite annuo complessivo di 5.164,57 euro. L’importo massimo deducibile, quindi, è inteso come limite “a contribuente” vale a dire che, se tu versi in altri fondi pensione oltre a quello di tua moglie, l’importo deducibile non può comunque superare i 5.164,57 €.
Tramite la deducibilità fiscale si recupera ogni anno, con la dichiarazione dei redditi, una percentuale di quanto versato (entro il limite complessivo di 5.164,57 €) che corrisponde all’incirca alla percentuale del tuo ultimo scaglione Irpef. Esempio: versando nel fondo pensione di tua moglie 2.500 euro annui e ipotizzando che il tuo reddito da pensione rientri nello scaglione con aliquota al 35%, l’importo deducibile sarebbe all’incirca di 875 euro.
Precisiamo infine che, aderendo al fondo pensione come fiscalmente a carico, tua moglie potrebbe chiedere la prestazione al fondo pensione una volta maturati i requisiti per l’accesso alla sua pensione, quindi di tua moglie, dopo una permanenza minima nel sistema di previdenza integrativa di 5 anni. Ricollegandomi a quanto da te scritto, quindi, non potrebbe tenerlo attivo per un tempo prestabilito, come ad esempio da te indicato per 10 anni, a meno che tua moglie non abbia effettivamente la possibilità di andare in pensione tra 10 anni.
Premio welfare fondo pensione. Yuri ci scrive
Buongiorno, sono un Vs lettore e volevo chiedervi il seguente quesito. Quest’anno ho optato per ricevere il mio Premio Produzione in Welfare. Di questo vorrei versarne una parte (2.000 euro) al mio FPN. Chiedo dunque se le somme che verserò al FP (derivanti da Premio risultato convertito in Welfare) possano essere dedotte nella prossima dichiarazione Redditi oltre limite di 5164,57 previsto per legge. Da ciò che leggo sul portale aziendale e in rete, sembrerebbe di sì, ma vorrei un parere autorevole prima eventualmente di procedere. Grazie in anticipo per la vostra professionalità e disponibilità. Yuri.
Caro Yuri,
non intermediando il fondo pensione da te sottoscritto per un riscontro certo consigliamo sempre di rivolgersi all’ufficio competente in azienda o direttamente al proprio Fondo.
Ciò premesso, la deducibilità fiscale del premio welfare convertito in contributo alla previdenza complementare consiste nella sua esenzione dalle imposte IRPEF altrimenti dovute se versato in busta paga. Non si ottiene, quindi, un ulteriore rimborso IRPEF.
Inoltre, entro l’ammontare prescritto in generale dalla normativa (3.000 euro su base annua) non concorre a determinare il limite massimo dei 5.164,57 euro annui, che quindi resta pienamente a disposizione ai fini della contribuzione ordinaria al fondo pensione.
Infine, la quota parte di premio convertito in contribuzione alla previdenza complementare (sempre nel limite prescritto) sarà esente a scadenza, non costituendo quindi la base imponibile su cui è applicata l’aliquota del 15%/9%.
TFR fondo pensione. Massimo ci scrive
Salve, vorrei sapere come destinare il mio tfr, lavoro come autista. Grazie mille. Massimo.
Caro Massimo,
il TFR maturando può essere conferito in un qualsiasi fondo pensione o piano individuale pensionistico (PIP) a scelta del lavoratore, con una dichiarazione in tal senso da consegnare anche al proprio datore di lavoro. Nel caso dei fondi pensione chiusi, però, bisogna appartenere alla categoria lavorativa di riferimento.
Coefficienti di trasformazione rendita integrativa. Luigi ci scrive
Buonasera, vi scrivo perchè dopo dopo aver sottoscritto con il vostro aiuto un fondo pensione per mio figlio mi è balzato alla mente un dubbio: i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita per i fondi pensione sono fissi oppure vengono aggiornati come i coefficienti della pensione pubblica INPS ogni 2 anni? Vi ringrazio in anticipo per la vostra preziosa risposta. Luigi.
Caro Luigi,
nel documento sulle rendite del fondo pensione da te sottoscritto è riportato quanto segue: i coefficienti di conversione in rendita possono essere modificati, alla scadenza del Contratto di assicurazione, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell’esperienza diretta, previa comunicazione al Contraente da effettuarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse. Le eventuali modifiche verranno applicate a tutte le posizioni individuali in vigore alla data delle modifiche stesse, prima che abbia inizio l’erogazione della rendita. Tali modifiche non avranno effetto solo nei confronti degli assicurati a cui mancano tre anni al pensionamento.Il Contraente può comunque esercitare la facoltà di recesso, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.
In sostanza, non c’è una cadenza specifica, ma alla scadenza del contratto di assicurazione (della rendita) è facoltà di ciascun fondo pensione modificarli in ragione del mutamento delle basi demografiche di riferimento, con effetti tuttavia solo su chi non è prossimo al pensionamento. Ti ricordiamo, inoltre, che, come riportato anche nell’articolo di cui sopra, è sempre possibile chiedere il trasferimento del fondo pensione per avvalersi di condizioni migliori di erogazione della rendita.
Infine, la conversione dell’intero montante accumulato in rendita vitalizia (tra le diverse tipologie offerte, come ad esempio quella reversibile) è solo una delle possibilità di erogazione della pensione integrativa, potendo anche richiedere:
- fino il 50% di quanto accumulato in capitale in un’unica soluzione e il restante in rendita (regola ordinaria alternativa al 100% in rendita)
- il 100% del capitale accumulato nel caso in cui dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale accumulato nel fondo pensione si ottenga una rendita vitalizia immediata inferiore alla metà dell’assegno sociale erogato dall’INPS (eccezione alla regola ordinaria perché la rendita che si ricava è troppo esigua)
- in caso di cessazione dell’attività lavorativa a pochi anni dalla pensione di vecchiaia (5/10 anni prima, a seconda che l’inoccupazione sia o meno prolungata) sotto forma di RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata.
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