Anche nel mese di giugno diverse le domande arrivate per la rubrica l’Esperto risponde in tema di deducibilità fiscale della previdenza integrativa.
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Buona lettura!
Deduzione fiscale: il limite di 5.164,57€ si cumula per una figlia a carico? Francesco ci scrive
Buonasera. Volevo porre una domanda sulla deducibilità dei fondi pensione. In pratica, ho due fondi uno aperto e l’altro negoziale (chiuso) dell’ente presso cui lavoro. Il limite massimo per portarlo in deduzione, è di 5164.57 euro. Di conseguenza, devo far attenzione a non superare questo importo. Nel caso in cui decidessi di aprire un fondo aperto a mia figlia minorenne, l’importo deducibile di quest’ultimo, si andrebbe ad accumulare con l’importo dei miei fondi e quindi da attenzionare per non superare i 5164.57 euro? Grazie, Francesco.
Caro Francesco,
il limite di 5.164,57 € comprende, oltre ai contributi versati nel fondo pensione chiuso e in quello aperto, anche i contributi eventualmente versati nel fondo pensione di un minore fiscalmente a carico (pure se a carico al 50%). Il limite, infatti, vale a persona/contribuente anche nel caso di soggetti a carico, non a fondo pensione.
Si precisa tuttavia che, quanto versato al fondo pensione oltre tale limite e quindi non dedotto, è esentato dalla tassazione finale (dal 15% al 9%). Basta dichiarare al fondo pensione l’ammontare dei contributi non dedotti affinché ne tenga conto in fase di erogazione.
In poche parole, è previsto un beneficio fiscale anche su quanto versato oltre il limite di 5.164,57 € solo che in questo caso anziché essere applicato di anno in anno viene applicato al momento dell’erogazione della prestazione. Questo beneficio, inoltre, è previsto non solo per la prestazione finale ma anche nel caso di richiesta di anticipazioni o riscatto al fondo pensione.
Contributi previdenza integrativa e dichiarazione 730. Mirco ci scrive
Buongiorno, sono Mirco, ho trovato il vostro indirizzo email tramite l’articolo postato online. Ho una domanda, se potete rispondere: ho versato contributi volontari per un valore di 5164 euro e ho versato altri contributi sempre a fini pensionistici dal valore di circa 600 euro assieme al mio datore di lavoro.
La domanda è: nella sezione E27 (deducibilità ordinaria) nel paragrafo 1 (dedotti dal sostituto) devo inserire la cifra di 600 euro, mentre nel paragrafo 2 (non dedotti dal sostituto) 5164 euro. E’ corretto?
Contestualmente devo farmi pervenire una dichiarazione dei contributi non dedotti da parte del fondo di 600 euro. E’ corretto?
Ringrazio cordialmente nel potermi rispondere. Saluti, Mirco.
Caro Mirco,
premettiamo che non conoscendo nel dettaglio la tua situazione consigliamo di rivolgerti all’ufficio del personale della tua azienda oppure a un caf specializzato/professionista per un riscontro certo.
Ciò premesso:
1) confermiamo che il limite di deducibilità annua è complessivo (quindi sono inclusi sia i contributi datoriali che quelli versati personalmente);
2) quanto eccedente tale limite e non deducibile va dichiarato al proprio fondo pensione per godere dell’esenzione in fase di erogazione (per es. quanto versato nel 2021 che non deduci in sede di dichiarazione dei redditi di quest’anno, va dichiarato al fondo entro il 31 dicembre 2022);
3) i contributi versati direttamente dal datore di lavoro (600 euro) come da te stesso evidenziato, sono già stati dedotti nel corso del 2021 dal tuo datore di lavoro quale sostituto d’imposta, motivo per il quale nel 730 si trovano nella sezione “dedotti dal sostituto”; su questi, quindi, hai già ottenuto di mese in mese il beneficio fiscale della deduzione;
4) se hai versato per tuo conto in via del tutto autonoma ulteriori 5.164 euro, questi allora saranno attestati dal fondo pensione e comunicati all’agenzia delle entrate come “non dedotti dal sostituto”. Andando oltre il limite, però, dovresti correggere la dichiarazione inserendo la differenza tra 5.164,57 e i 600 euro (ossia sempre nella sezione “non dedotti dal sostituto”). Quello che eccede il limite, quindi, lo dichiari come non dedotto.
Quando posso dedurre fiscalmente i contributi al fondo pensione? Stefano ci scrive.
Buon pomeriggio, sono un esodato di un istituto bancario e verso – assieme alla mia azienda – delle quote mensili al fondo pensione di gruppo. Inoltre nel mese di novembre verso una cifra che mi consente di arrivare al limite massimo di deducibilita’ di e. 5164,57. Posto che il mio assegno di accompagnamento alla pensione è a tassazione separata e che svolgo attività lavorativa non in concorrenza con la banca, vorrei sapere se l’importo complessivo versato sul fondo (5164,57) e’ totalmente deducibile dal reddito. Grazie. Stefano.
Cara Stefano,
per poter beneficiare della deducibilità fiscale devi percepire un reddito soggetto ad IRPEF ordinaria, per esempio quello che deriva dall’attività lavorativa citata (se non è in regime forfettario/dei minimi).
Figlio non più fiscalmente a carico. Cristina ci scrive
Salve, sono il contraente di un Piano individuale di Previdenza, il cui assicurato è mio figlio, fiscalmente a carico fino al 2020, nel 2021 supera il limite di reddito. Vorrei sapere se il premio versato nel 2021 può ancora essere dedotto dal mio reddito, a titolo di deducibilità ordinaria. Oppure può operare la deduzione mio figlio, sul suo reddito. Grazie, Cristina.
Cara Cristina,
se nel 2021 tuo figlio non era fiscalmente a carico, quanto versato nel fondo pensione nel corso di tale annualità non è deducibile dal legale rappresentante in sede di dichiarazione dei redditi di quest’anno. Allo stesso tempo, se tuo figlio nel 2021 ha goduto di un reddito imponibile ai fini IRPEF allora potrebbe portare in deduzione lui stesso quanto versato nel fondo pensione; tuttavia, è sempre preferibile che i versamenti provengano dal conto corrente dell’aderente, in questo caso di tuo figlio, nel caso di successivi accertamenti fiscali. Su questo punto, consiglio di accertarsene con un CAF o un professionista di fiducia.
Infine, tieni presente che se nessuno dei due, per le circostanze sopra descritte, potrà dedurre quanto versato nel 2021, bisogna dichiarare al fondo pensione l’importo non dedotto (entro il 31 dicembre 2022). In questo modo quanto non dedotto non costituirà base imponibile in fase di erogazione della prestazione finale, quindi, su quella quota parte non verrà applicata alcuna aliquota fiscale (15%/9%).
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