Primo appuntamento dell’anno con la la rubrica dell’Esperto risponde. Ecco le domande selezionate: anticipazioni del fondo pensione, prerogative future del figlio minore iscritto al fondo pensione, chiarimenti in tema di R.I.T.A., contribuzione e prestazioni del fondo pensione e incremento della pensione se si è già pensionati.
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Buona lettura!
Anticipazioni del fondo pensione. Fabio ci scrive
Buongiorno, vorrei cortesemente chiarire un dubbio. L’anticipazione, ovviamente richiesta per i motivi specificati sul sito, può essere richiesta dopo almeno 8 anni di iscrizione al fondo, quindi dopo 8 anni e 1 mese? Oppure può essere richiesta già dopo tre anni di appartenenza al fondo per i dipendenti pubblici e due per i privati? Inoltre l’anticipazione comprende l’intera quota versata al momento,se inferiore alla spesa da sostenere, oppure solo il 75% ? Grazie, attendo riscontro. Fabio
Caro Fabio,
la normativa prevede la possibilità di richiedere anticipazioni dopo 8 anni di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare, valendo quindi quelli complessivamente maturati nel sistema di previdenza integrativa senza aver mai esercitato il riscatto totale della posizione. Quindi, se da quanto indicato, dal fondo pensione per dipendenti pubblici ti sei trasferito in uno privato, valgono i 3 anni + 2 anni. Non è possibile prima degli 8 anni, salvo il caso di richiesta di anticipazioni per spese sanitarie (possibile in ogni momento) o di riscatto parziale/totale per perdita del lavoro, invalidità permanente o premorienza.
Infine, i limiti variano a seconda della motivazione alla base dell’anticipazione, quindi 75% di quanto accumulato al momento della richiesta per spese sanitarie e acquisto/ristrutturazione della prima casa, o 30% per qualsiasi esigenza (a prescindere dall’importo di spesa effettivamente da sostenere).
Fondo pensione per figlio minore e prerogative future. Vincenzo ci scrive
Salve, avrei le seguenti domande: se il figlio iscritto al fondo pensione dovesse un giorno intraprendere la libera professione e non lavorare neanche un giorno come dipendente, i soldi inseriti da me (genitore), potrebbero essere prelevati al 100%? Se invece dovesse inserirsi all’interno di un lavoro del settore pubblico, nessun problema da quel che ho capito, perché potrebbe comunque trasferire le quote da un fondo a un altro che abbia condizioni migliorative, non perdendo i benefici di quanto accantonato nel primo fondo. Corretto? Grazie. Vincenzo.
Caro Vincenzo,
allo stato attuale la normativa prevede la possibilità di ottenere il 100% di quanto accumulato nel fondo pensione, al di là del pensionamento, per perdita dello status di lavoratore, morte e invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di ⅓ (riscatto). Inoltre può richiedere parte (75%/30%) di quanto accumulato sotto forma di anticipazioni.
Quanto al secondo quesito, confermiamo che è possibile trasferire la posizione da un fondo pensione ad un altro con il solo limite di permanenza di due anni e salvo la perdita dei requisiti partecipativi nel fondo pensione di categoria sottoscritto (in questo caso il trasferimento è possibile senza limiti temporali).
RITA – rendita integrativa temporanea anticipata, alcuni chiarimenti. (da quesito di Simone)
Quindi il montante contributivo accumulato sin d’ora e insito all’INPS, non posso utilizzarlo? (In tema di RITA) Lei mi riferì che deve essere obbligatoriamente privato, anche se nelle disposizioni emanate dal governo non si evince.
Caro Simone,
l’INPS è l’Ente previdenziale di riferimento per quanto riguarda la sua posizione contributiva obbligatoria, quindi, che eroga la pensione pubblica che le spetta una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi di legge richiesti. Attualmente esistono diverse modalità di accesso alla pensione pubblica, sia ordinarie come la pensione di vecchiaia e quella anticipata, che flessibili, come ad esempio la nuova misura sperimentale Quota 103. Per questioni attinenti alla sua possibilità di pensionamento “pubblico” deve accertarsi direttamente con l’INPS, che conosce nel dettaglio la sua posizione contributiva effettiva o presso un CAF specializzato, che è autorizzato ad accedervi su vostra eventuale richiesta.
Venendo, invece, alla RITA – rendita integrativa temporanea anticipata, non è una misura di pensionamento pubblico, quindi, che riguarda l’INPS e i contributi previdenziali obbligatori versati presso la propria gestione di pensione pubblica INPS. Questi restano del tutto distinti e vale quanto detto sopra.
La RITA è una delle diverse modalità di erogazione di quanto si è eventualmente accumulato in un prodotto di investimento “privato”, quale il fondo pensione integrativo. Per intenderci, a titolo meramente esemplificativo per rendere ancora meglio l’idea, è paragonabile ad altre tipologie di prodotti di risparmio/investimento che sottoscrive in banca, o con una compagnia assicurativa, su base del tutto volontaria. Deve quindi stipulare questo contratto con la banca/compagnia, come fa ad esempio per la sua polizza assicurativa RC auto o per la casa, o ancora, per un libretto di risparmio o un conto corrente. Il fondo pensione è della medesima natura, un prodotto di risparmio/investimento privato che prevede il versamento di somme di denaro nel tempo, che si accumulano per andare a costituire un “capitale di risparmio”. Questo capitale di risparmio eventualmente accumulato, nei casi previsti dalla normativa e su richiesta del risparmiatore, viene quindi erogato al risparmiatore medesimo e tra le forme previste con cui si può ottenere c’è la RITA.
Esempio: Marco sottoscrive il fondo pensione con la sua banca, versa 100 euro al mese e dopo 10 anni ha accumulato in questa propria forma di risparmio privato (per semplicità senza alcun costo né rendimento) 12.000€ (1.200€/anno x 10 anni). Vuole quindi richiedere la RITA al fondo pensione perché ha tutti i requisiti previsti, quindi la prestazione gli verrà erogata dai 12.000€ di risparmio privato accantonato nel fondo pensione integrativo fino a quel momento . In questo caso, sempre semplificando al massimo i calcoli, otterrebbe 12.000€/5anni/12 mensilità, quindi 200€ al mese, ma dalla banca/compagnia con cui ha precedentemente sottoscritto il prodotto, no dall’INPS.
La contribuzione al fondo pensione è fissa? Quando posso chiedere il rimborso? Vincenzo ci scrive
Salve, vorrei sapere se la quota mensile del mio versamento dovrà essere sempre la stessa e/o costante, o dovrò impegnarmi a raggiungere una prestabilita quota annuale. In quali casi potrei richiedere il rimborso parziale o totale? I versamenti sono detraibili dall IRPEF? Grazie. Vincenzo
Caro Vincenzo,
la contribuzione al fondo pensione è libera, quindi, puoi scegliere liberamente ammontare e frequenza dei versamenti, potendo modificare o sospendere la contribuzione nel tempo senza limiti o penali. Quanto versato è fiscalmente deducibile dal reddito dichiarato ai fini IRPEF entro il limite annuale di 5.164,57€.
Quanto alla possibilità di accesso a quanto accumulato prima del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, durante la fase di accumulo, sono previste dalla normativa le seguenti prestazioni:
- R.I.T.A. – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: fino a 5/10 anni prima della pensione di vecchiaia, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa e alla altre condizioni previste
- riscatto del 100% o del 50% del capitale accumulato per perdita del lavoro o per morte dell’aderente (in favore di eredi e/o altri beneficiari)
- riscatto del 100% del capitale per sopraggiunta invalidità dell’aderente che riduca la sua capacità lavorativa a meno di un terzo;
- anticipazione fino al 75% del capitale accumulato per spese sanitarie per se, coniuge o figli, in qualsiasi momento;
- anticipazione fino al 75% del capitale accumulato per acquisto o ristrutturazione della prima casa, dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza aintegrativa;
- anticipazione fino al 30% del capitale accumulato per qualsiasi esigenza, dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa.
Incremento della pensione da pensionati. Antonio ci scrive
Esistono forme di incremento della pensione a chi è già pensionato? Grazie della risposta. Antonio.
Caro Antonio,
un pensionato può aderire al fondo pensione integrativo alle seguenti condizioni:
- se pensionato in via anticipata, solamente nel caso in cui non manchi meno di un anno al raggiungimento della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni presso l’INPS);
- se pensionato in via anticipata con meno di un anno alla pensione di vecchiaia o già in pensione di vecchiaia, solo nel caso in cui svolga un’attività lavorativa.
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