Secondo appuntamento dell’anno con la rubrica l’Esperto risponde e le domande inviate in tema di previdenza integrativa, tra cui: contribuzione datoriale, versamento del TFR per un dipendente pubblico e regole per richiedere la prestazione pensionistica integrativa.
Se anche tu hai dei dubbi e vuoi chiarire le idee su questo importante strumento di risparmio scrivici all’indirizzo email dedicato risponde@propensione.it, direttamente ai nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.
Buona lettura!
Fondo pensione, posso scegliere l’investimento? Piero ci scrive.
Salve, ho una domanda: esiste in Italia un fondo pensione nel quale io possa scegliere qualsiasi strumento tra fondi ed etf, e non essere vincolato a delle linee / comparti di investimento proposti / imposti dal gestore? Grazie per la collaborazione. Piero
Caro Piero,
I fondi pensione italiani, siano essi fondi aperti o PIP, sono suddivisi in diverse linee, anche con la possibilità di diversificare l’investimento tra più comparti, ma la scelta è limitata a quanto offerto dal singolo Fondo. Si tratta, infatti, di strumenti di risparmio soggetti ad una specifica politica di gestione, oltre che alla vigilanza di un’Autorità apposita, quale la COVIP. Nello stesso tempo, pur non avendo un scopo prettamente speculativo, a fronte di costi contenuti e di un buon gestore, restituiscono comunque buoni rendimenti, senza dimenticare i benefici fiscali, già di per sé fonte di performance migliori rispetto ad altri strumenti
Quanto da lei prospettato è possibile ad esempio in un PAC, con la perdita però dei benefici fiscali della previdenza integrativa.
Contribuzione al fondo pensione, percentuali lavoratore e azienda. Ginetto ci scrive.
Buongiorno, gentili Signori e Signore, vi indirizzo la presente al fine di chiedere un chiarimento, dal momento che non riesco a reperire informazioni utili sul punto di mio interesse. I quesiti che intendo porre con gentilezza alla vostra attenzione rendono espliciti i miei dubbi. Ve li propongo di seguito:
- Il datore di lavoro è tenuto a versare l’1,5% su una polizza di previdenza complementare, nel caso in cui il dipendente decidesse di devolvere lo 0,5% dello stipendio ad un fondo pensione? Queste percentuali sono dettate da norme o dipendono dal fondo pensione che si sottoscrive?
- Nel caso in cui il fondo pensione a cui si è deciso di aderire non prevedesse una modalità per attivare questo meccanismo di conferimento che coinvolge sia la parte datoriale che il lavoratore, potrebbe essere concretizzato in qualche modo?
Auspico fortemente di ricevere un cordiale riscontro e vi saluto con ammirazione. Ginetto.
Caro Ginetto,
il versamento di una percentuale al fondo pensione da parte del datore di lavoro a fronte del versamento di una percentuale da parte del lavoratore è conseguenza di un accordo negoziale (CCNL di riferimento o accordo aziendale). Si tratta di accordi previsti solo nel caso di adesioni attuate a livello aziendale (note come adesioni in forma collettiva), dove il lavoratore può aderire (sempre su base volontaria) perché appartenente al CCNL di riferimento. Pertanto, il lavoratore aderisce ad un fondo chiuso di categoria previsto a livello sindacale o sulla base di una specifica convenzione in azienda. Se previsto, in base a questo accordo, il lavoratore può scegliere di destinare una percentuale del proprio stipendio al fondo pensione e se questa percentuale è almeno pari alla percentuale minima stabilita dall’accordo stesso, il lavoratore avrà diritto anche al contributo aggiuntivo del datore di lavoro (in forma obbligatoria).
Le percentuali, inoltre, variano per ogni accordo e fondo pensione di riferimento.
Fuoriuscendo dall’adesione in forma collettiva, attuata a livello aziendale, ma passando al caso di un’adesione individuale, attuata a prescindere dalla propria categoria lavorativa, in un qualsiasi fondo pensione aperto o PIP, l’aderente non è più vincolato a queste percentuali di versamento prelevate direttamente dallo stipendio, potendo decidere liberamente quanto versare, con che frequenza, oltre a modificare o sospendere la contribuzione in caso di necessità. A sua volta, il datore di lavoro non è più obbligato a versare il suo contributo a fronte di quello del dipendente, perché si tratta di adesione attuata in forma privata, ma ben può farlo su base volontaria (prassi molto frequente in alcuni dei nostri fondi pensione) a fronte del versamento del TFR del lavoratore.
Previdenza integrativa e TFR dipendenti pubblici. Angelo ci scrive.
Salve sono Angelo, mi sono iscritto alla vostra piattaforma Propensione.it per valutare un fondo pensione, sono un dipendente pubblico al momento a tempo determinato. Volevo chiedere informazioni: l’accantonamento del TFR quindi è irreversibile? L’accantonamento aumenta ogni anno col versamento del TFR o tutto alla fine dell’investimento?
Caro Angelo,
nel caso dei lavoratori del pubblico impiego e la previdenza integrativa, a differenza dei dipendenti del settore privato, è possibile versare il TFR maturando esclusivamente nel fondo pensione di categoria di riferimento. Questo perché le quote del TFR sono versate virtualmente al fondo pensione e solo al termine del rapporto di lavoro conferirà effettivamente al fondo pensione, registrando però nel frattempo i rendimenti. Ciò premesso, non è preclusa l’adesione ad un fondo pensione aperto o ad un PIP – piano individuale pensionistico, ma in questo caso con il versamento di soli contributi volontari (senza TFR).
Inoltre, una volta dichiarato di voler versare il TFR nel fondo pensione, la scelta è irrevocabile, mentre nel caso si lasci in un primo momento il TFR in azienda, al contrario questa scelta è sempre revocabile a favore del fondo pensione (per le quote maturande).
Comparto garantito del fondo pensione. Sempre Angelo ci scrive.
Nel comparto garantito, a differenza di altri comparti, prevede che comunque alla fine il capitale quando si andrà in pensione verrà restituito tutto o comunque calcolata la rendita sul totale senza che venga toccato?
Caro Angelo,
il comparto garantito è il solo che garantisce la restituzione di almeno il capitale versato in caso di esito negativo dell’investimento al momento dell’erogazione della pensione integrativa. Lo stesso non vale per gli altri comparti, in particolare quelli a maggiore composizione azionaria, soggetti alle normali oscillazioni del mercato; tieni conto che l’orizzonte temporale a disposizione consente di compensare le oscillazioni al ribasso con quelle al rialzo.
Rendita o capitale, decido io nel fondo pensione? sempre Angelo ci scrive.
Decido io se alla fine chiedere tutto il capitale e rendimento oppure rendita Vitalizia giusto?
Caro Angelo,
maturati i requisiti per poter chiedere l’erogazione della pensione integrativa al fondo pensione puoi scegliere se ottenere la prestazione al 100% in rendita vitalizia o fino al 50% in capitale e restante in rendita vitalizia. Tuttavia è ammessa un’eccezione, con la possibilità di ottenere il 100% in capitale solo nel caso in cui dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale accumulato nel fondo pensione si ottenga una rendita vitalizia immediata inferiore alla metà dell’assegno sociale erogato dall’INPS.
Sono già in pensione, posso aderire alla previdenza integrativa? Filippo ci scrive.
Buongiorno,premetto subito che sono una persona già in pensione di 67 anni. Ho aderito nel corso della mia attività lavorativa a un fondo pensione di categoria e adesso ne sono completamente fuori. Tuttavia sto adesso riconsiderando la possibilità di entrare nuovamente in un fondo aperto, ma non saprei se effettivamente ci sarebbe la possibilità. Il Fondo chiuso precedente mi ha già risposto che non posso più rientrare. I fondi aperti (per lo più banche o assicurazioni) sembra che lo consentano, ma pare che ci sarebbero limiti di età max, 70 anni, che dopo averla raggiunta sei fuori. In definitiva, vorrei capire, se possibile, come stanno effettivamente le cose e che possibilità effettive ci sarebbero. Grazie. Cordiali saluti. Filippo
Caro Filippo,
un pensionato può aderire al fondo pensione alle seguenti condizioni:
- se pensionato in via anticipata, solamente nel caso in cui non manchi meno di un anno al raggiungimento della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni presso l’INPS);
- se pensionato in via anticipata con meno di un anno alla pensione di vecchiaia o già in pensione di vecchiaia, solo nel caso in cui svolga un’attività lavorativa.
Pertanto, nel tuo caso è purtroppo preclusa la possibilità di aderire al fondo pensione a meno che tu non stia svolgendo un’attività lavorativa.
Nell’ipotesi invece di svolgimento di un’attività lavorativa e conseguente possibilità di aderire, a quel punto non sono previsti limiti di partecipazione al fondo pensione (come ad esempio i 70 anni sopra menzionati), ma puoi versare fino a quando lo desideri.
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