Giunti all’ultimo appuntamento dell’anno con la rubrica dell’Esperto risponde, tra le domande selezionate: fondo pensione per soggetto non più fiscalmente a carico, la R.I.T.A. del fondo pensione, la deducibilità fiscale in due fondi pensione, il comparto garantito e il riscatto immediato per perdita del lavoro.
Inviateci le vostre domande a risponde@propensione.it, direttamente tramite i nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.
Buona lettura!
Fondo pensione per fiscalmente a carico: se non lo è più cosa fare? Primo ci scrive
Gentilissimi, ho aperto un fondo pensione due anni fa per favorire mia figlia che aveva terminato l’università e cominciava a cercare qualcosa da fare. Ho quindi contribuito io stesso, anche per poter sfruttare il beneficio fiscale. Da maggio scorso, mia figlia, dopo avere aperto la partita IVA ha cominciato a lavorare e in questi mesi ha già – per fortuna – superato il reddito bassissimo di 2.800 euro che le permetteva di essere considerata a mio carico Sorge quindi la domanda: Cosa possiamo fare per il prossimo anno, quando lei sarà considerata totalmente autonoma fiscalmente? Mi pare non abbia più senso (oppure non si può) che io versi altri €.5000, perché deve procedere da sola. Quindi, cosa si deve fare? Grazie mille e cordiali saluti. Primo.
Caro Primo,
come ci hai evidenziato, i versamenti da te effettuati sul fondo pensione di tua figlia non potrebbero più usufruire del vantaggio fiscale della deducibilità in capo alla tua persona non essendo più a tuo carico; la figura che potrebbe avvantaggiarsi della deduzione diventa, quindi, tua figlia stessa (se in regime IRPEF ordinario).
Qualora tu volessi proseguire nell’aiutare tua figlia con versamenti nel suo fondo pensione, è consigliabile che tali fondi transitino nel conto corrente di tua figlia per poi essere successivamente versati nel fondo pensione affinché possa beneficiare del vantaggio fiscale (sempre se in regime ordinario).
Nel caso in cui tua figlia non possa dedurre quanto versato nel fondo pensione, in quanto in regime forfettario o al di sotto del limite della “no tax area” (per gli autonomi 5.550 €), potrebbe comunque effettuare dei versamenti godendo di un diverso vantaggio fiscale, ossia l’esenzione a scadenza dei contributi non dedotti. A tal fine, sarà sufficiente dichiarare entro la fine di ogni anno i relativi importi non dedotti al fondo pensione.
La RITA del fondo pensione se sono inoccupato. Paolo ci scrive
Buongiorno, Vorrei avere informazioni sul Fondo Pensione Rita. Compio 52 anni a fine Maggio 2023, mentre il 5 giugno 2023 compio 24 mesi senza lavoro con 20 contributi. Vorrei andare in pensione a 57 anni, ossia 10 anni prima. Come posso fare? Grazie. In attesa di informazioni, distinti saluti. Paolo.
Caro Paolo,
la RITA – rendita integrativa temporanea anticipata – è una prestazione “privata” del fondo pensione integrativo, che permette di ricevere delle somme mensili da quanto effettivamente accumulato nel fondo pensione, per un periodo massimo di 5 o 10 anni (fino alla pensione di vecchiaia, attuali 67 anni presso l’INPS).
Per esempio, se nel fondo pensione, grazie a quanto versato nel tempo, ho accumulato 20.000€ e richiedo la RITA per 5 anni, mi verranno erogati 330 euro al mese da quel capitale (dai 62 ai 67 anni fino alla pensione di vecchiaia).
I requisiti per poter richiedere quanto accumulato nel fondo pensione sotto forma di RITA sono i seguenti:
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- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa
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- al momento della richiesta devi aver concluso l’attività lavorativa, quindi, nel momento in cui si aderisce al fondo pensione bisogna avere lo status di lavoratore in primis, per poi poter far valere il presupposto per richiedere la RITA, ossia la successiva perdita del lavoro e conseguentemente di un reddito su cui poter contare (non avendo ancora diritto alla pensione di vecchiaia)
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- devi aver versato almeno 20 anni di contributi presso la gestione di previdenza pubblica di appartenenza
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- avere (ad oggi) un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia, quindi almeno 62 anni (se l’ente pensionistico è l’INPS)
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- se inoccupati da 24 mesi, stessi requisiti ma con la possibilità di avere un’età anagrafica di 57 anni (dieci anni prima della pensione di vecchiaia INPS).
Di conseguenza, da quanto da te indicato, al momento, non essendo occupato, dovrebbe aderire al fondo pensione senza lo status di lavoratore, quindi, se nulla cambia nel frattempo, ti sarebbe preclusa la RITA, perché non potresti far valere la perdita del lavoro e conseguente fonte di reddito. Dovresti, quindi, attendere di maturare i requisiti di pensionamento nel tuo regime obbligatorio di pensione pubblica e chiedere la pensione integrativa, ossia la prestazione “ordinaria” del fondo pensione e non anticipata (come appunto la RITA) rispetto alla pensione di vecchiaia.
Se, invece, nel frattempo trovi un lavoro e, quindi, può comunicare al fondo pensione la mutata situazione lavorativa, ecco che dopo almeno 5 anni di permanenza sarebbe possibile richiedere la RITA, ma a quel punto, per poterla chiedere con un anticipo di 10 anni dovrebbe far valere l’ulteriore requisito dell’inoccupazione (successiva all’adesione) per almeno 24 mesi. Quindi, in sostanza, perdere nuovamente l’occupazione per un tempo prolungato. Se così non fosse, dovresti attendere il compimento (ad oggi) dei 62 anni d’età, ricadendo quindi nel caso dei 5 anni antecedenti alla pensione di vecchiaia.
Ho due fondi pensione, come funziona la deducibilità fiscale? Federico ci scrive
Buongiorno, vi scrivo per avere informazioni in merito al funzionamento del risparmio fiscale del Fondo pensione. Ho iniziato a lavorare nel 2015 e dal 2015 al 2017, ho lasciato solo il TFR nel fondo per tacito consenso. Nel 2017 ho cambiato lavoro, riscattato la posizione precedente e mi sono iscritto ad un nuovo fondo pensione mettendo una contribuzione volontaria. Nel 2018 ho cambiato lavoro, riscattato la posizione precedente e mi sono iscritto ad un nuovo fondo pensione mettendo una contribuzione volontaria. Nel 2022 ho cambiato lavoro e non ho riscattato il fondo attualmente in essere e mi sono iscritto al nuovo fondo pensione convenzionato con l’azienda. Vorrei capire quindi, essendo al limite dello scaglione fiscale, se mi potevate aiutare a fare il calcolo di un eventuale versamento integrativo ed il relativo risparmio fiscale e se avessi diritto a superare la soglia di 5164 per la deducibilità. Grazie per il riscontro. Federico.
Caro Federico,
premettiamo che non intermediando direttamente il fondo pensione da te attualmente sottoscritto, per un riscontro certo consigliamo di rivolgersi direttamente al gestore del fondo stesso o all’ufficio competente presso la tua azienda. Inoltre, trattandosi di questioni prettamente fiscali, è consigliabile rivolgersi al professionista di fiducia o ad un CAF specializzato.
Ciò premesso, la normativa prevede la possibilità di dedurre i versamenti effettuati annualmente alla previdenza complementare entro il limite complessivo di 5.164 euro, che vale quindi ad aderente/contribuente, no a fondo pensione. Concorrono a formare tale soglia i soli versamenti volontari effettuati nel fondo, escluso il TFR, che non è deducibile non costituendo reddito soggetto ad IRPEF.
Il risparmio fiscale che si ottiene dipende dall’ammontare del reddito imponibile e conseguente scaglione IRPEF di riferimento. Es. se si rientra pienamente nel secondo scaglione con aliquota IRPEF al 25%, si ottiene in sostanza il 25% di quanto versato nel fondo pensione.
Se i versamenti volontari vengono effettuati dal datore di lavoro nel fondo pensione “aziendale”, il rimborso fiscale si ottiene automaticamente in busta paga nel corso dell’anno in cui effettua i versamenti stessi, perché il datore di lavoro provvede già ad abbattere l’imponibile quale sostituto d’imposta. Se invece i versamenti vengono effettuati direttamente dall’aderente, il rimborso IRPEF da deducibilità fiscale si ottiene in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (es. su quanto versato nel 2022 entro i 5.164,57€, rimborso fiscale nel 730 2023).
La garanzia del comparto garantito del fondo pensione. Lorenzo ci scrive
Buongiorno, mi rivolgo a voi per un quesito. Ho recentemente cambiato datore di lavoro (da una Banca ad un’altra). Col precedente datore di lavoro avevo aderito al Fondo pensione dell’azienda nel quale conferivo TFR, contributo personale e aziendale. Ho aderito alla linea garantita, che garantisce cioè almeno i contributi conferiti. In sede di trasferimento del fondo pensione a quello del nuovo datore di lavoro, causa l’andamento dei mercati, ho perso oltre i contributi conferiti perché, da regolamento del fondo, la garanzia cessa se viene meno il diritto all’adesione al fondo (con le dimissioni nel mio caso). Ora mi chiedo se questa norma del Regolamento, considerata la natura del fondo pensione e lo spirito dello stesso, possa considerarsi lecita. Grazie anticipatamente. Lorenzo
Caro Lorenzo,
non collocando il fondo pensione da te sottoscritto, per un riscontro certo è sempre consigliabile rivolgersi direttamente al gestore del fondo pensione stesso.
Ciò premesso, in un comparto garantito la garanzia di restituzione del capitale (anche in caso di esito negativo dell’investimento) opera in genere obbligatoriamente al verificarsi dei seguenti eventi:
– pensionamento (conseguente erogazione della pensione integrativa)
– invalidità permanente (conseguente riscatto della posizione)
– decesso (riscatto dagli eredi legittimi e/o beneficiari)
– inoccupazione superiore a 48 mesi (conseguente riscatto della posizione)
A fronte, invece, di una diversa operazione, come ad esempio nel tuo caso di trasferimento in un altro fondo pensione, non è prevista la prestazione della garanzia in via obbligatoria, ma solo in via facoltativa da verificare caso per caso, fermo il tuo diritto di permanenza nel vecchio fondo pensione nonostante la perdita dei requisiti partecipativi e la possibilità di rinviare l’eventuale trasferimento ad un secondo momento.
Riscatto del fondo pensione immediato. Fabio ci scrive
Salve, volevo capire una volta per tutte se come sembra sulla base del ddl concorrenza ora è possibile riscattare da subito la posizione di un pip per perdita dei requisiti ( ad esempio cambio di azienda ) anche se con una aliquota più alta (23%) rispetto a quella che si avrebbe aspettando i canonici 12 mesi (50%) o 48 mesi per il restante. Grazie. Fabio.
Caro Fabio,
in base a quanto previsto dall’art 14, comma 5 del D.Lgs 252/05, analogamente a quanto avviene nei fondi pensione di categoria, anche l’aderente a un fondo pensione aperto/PIP ha diritto a chiedere il riscatto totale e immediato per “perdita dei requisiti partecipativi” (da intendersi come perdita dello status di lavoratore), in conseguenza alla cessazione del rapporto di lavoro, con applicazione dell’aliquota del 23%.
Da verificare, poi, caso per caso la documentazione di supporto richiesta da ciascun fondo pensione/PIP.
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