Permanenza nel fondo

Tutte le forme pensionistiche complementari devono prevedere, oltre al riscatto e al trasferimento, il mantenimento della posizione individuale dell’aderente nel Fondo, anche in assenza di contribuzione.
Possono verificarsi casi in cui il lavoratore perda i requisiti di permanenza nel Fondo chiuso, come ad esempio un cambio di lavoro che comporta il passaggio del lavoratore dalla categoria che gli consentiva di aderire ad un determinato Fondo, ad altra categoria di lavoratori.

Oppure può accadere che il lavoratore maturi i requisiti per andare in pensione ed ottenere la pensione complementare, ma voglia proseguire l’adesione al Fondo.

Anche in questo caso vige la regola generale di mantenimento della posizione individuale nel Fondo.

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È possibile mantenere la posizione individuale in un Fondo aperto o PIP senza contribuzione?

Sì, è sempre possibile; infatti, in luogo del trasferimento o del riscatto, nel caso in cui l’ aderente si trovi in una delle situazioni che li giustifichino, può proseguire la partecipazione al fondo, anche in assenza di contribuzione.

È possibile partecipare a più Fondi?

Sì è possibile partecipare a più fondi e la deducibilità fiscale dei versamenti, nel limite di legge, opera complessivamente e non per singola forma pensionistica.

Un pensionato, o lavoratore in età pensionabile, può continuare ad aderire al Fondo?
La permanenza presso il fondo può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime pubblico di appartenenza, anche in assenza di contribuzione. Ciò può avvenire sia quando l’aderente percepisca effettivamente la pensione di base sia quando abbia deciso di rinviare il momento della pensione (ora possibile fino ad un massimo di 70 anni).
Questa ipotesi è strettamente connessa all’esigenza concreta del singolo di rimandare la liquidazione della rendita e/o del capitale qualora ciò risulti conveniente da un punto di vista dell’andamento dei mercati finanziari, ovvero, da un punto di vista fiscale, data la riduzione progressiva dell’ aliquota applicata alla pensione integrativa di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione ad un fondo pensione (nel limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).
Ci sono dei requisiti particolari per la permanenza nel fondo di un pensionato?
La permanenza può avvenire a condizione che alla data del pensionamento il lavoratore possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore del fondo; inoltre, qualora l’aderente decida di proseguire la partecipazione al fondo, rinviando la liquidazione delle prestazioni finali, potrà richiedere la pensione complementare purché abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione.
Cosa accade se il lavoratore cambia lavoro e perde i requisiti per cui aderiva ad un determinato Fondo chiuso?
La sua posizione individuale continua ad essere gestita dal fondo e ad essere incrementata dei rendimenti conseguiti, fatta salva la facoltà di trasferimento ad un altro Fondo, sia esso un altro fondo di categoria, al quale accede in ragione della nuova attività lavorativa o, a prescindere, un fondo aperto o pip prescelto dall’ aderente.
Esiste un termine di prescrizione del diritto a restare nel Fondo o a richiedere il trasferimento, una volta persi i requisiti?
Vale il termine generale di 10 anni, ma solo rispetto al diritto al trasferimento. Ciò significa che quando l’aderente/lavoratore perde i requisiti di partecipazione al fondo di categoria di appartenenza, può esercitare esplicitamente la facoltà di trasferire la posizione individuale ad un altro fondo entro il termine di 10 anni dalla perdita dei requisiti partecipativi. → mentre:
  • se il lavoratore non dichiara la perdita dei requisiti, vale la regola del mantenimento automatico della posizione presso il fondo, ovvero il lavoratore resta iscritto al fondo, anche in assenza di contribuzione.
  • se il lavoratore non esercita il diritto al trasferimento ad altro Fondo, il mantenimento della posizione individuale, oltre ad operare automaticamente, è un diritto imprescrittibile del lavoratore; pertanto il lavoratore mantiene la posizione individuale anche se non chiede il trasferimento ad altro Fondo ed anche dopo lo scadere del termine di prescrizione di 10 anni.
Cosa accade al montante accumulato dal lavoratore in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo chiuso?
Quanto accumulato non può essere incamerato dal Fondo, neanche quando sia trascorso il termine di prescrizione(ordinario) decennale dalla perdita dei requisiti partecipativi e l’aderente non abbia manifestato alcuna volontà di trasferimento ad altro fondo.

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