In pensione con la Rendita integrativa temporanea anticipata: ancora più vantaggiosa

Nonostante sia a regime da qualche anno, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) con un circolare del 17 settembre ha chiarito ulteriormente come poter andare in pensione grazie alla rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) del fondo pensione.

Si tratta di un’importante forma di flessibilità della previdenza integrativa che consente in sostanza di frazionare tutto o parte del capitale accumulato nel fondo pensione per godere di una rendita tra la cessazione dell’attività lavorativa e la pensione pubblica di vecchiaia (20 anni contributi e 67 anni di età anagrafica presso l’INPS) .

Fermi i requisiti base, la Covip ha chiarito ulteriori dettagli, tra cui: è possibile percepire, oltre alla R.I.T.A., una pensione pubblica anticipata, come ad esempio quota 100 o l’Ape sociale?. Posto che viene richiesta come reddito ponte anticipato di cinque o dieci anni prima della pensione di vecchiaia una volta cessata l’attività lavorativa, è possibile riprendere a lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A.?

Ecco tutte le risposte.

Requisiti per richiedere la R.I.T.A. al fondo pensione

Partendo dai requisiti base, può richiedere la R.I.T.A.:

  • chi è iscritto al fondo pensione da almeno 5 anni e ha quindi un capitale cui attingere per richiedere la prestazione; per i lavoratori però che si spostano nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono sufficienti 3 anni
  • chi ha cessato l’attività lavorativa al momento della richiesta con almeno 20 anni di anzianità contributiva pubblica
  • chi ha un’età anagrafica inferiore di massimo 5 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia oppure, se inoccupato da almeno due anni, chi ha un’età anagrafica inferiore di ben dieci anni.

Come ulteriormente specificato dalla Covip con la sua circolare del 17 settembre, i cinque o dieci anni si intendono compresi tra l’età anagrafica al momento della richiesta e quella prevista per la pensione di vecchiaia. Inoltre, rispetto al requisito anagrafico richiesto nel regime obbligatorio di appartenenza, se non è noto al fondo pensione, quest’ultimo può richiederlo direttamente dall’aderente mediante una sua dichiarazione.

Dunque la R.I.T.A. la richiede chi non lavora più, ma non ha diritto alla pensione di vecchiaia mancando ancora cinque o dieci anni. 

Ma se invece l’aderente ha diritto ad un’altra forma di pensionamento anticipato, come ad esempio quota 100, può richiedere la R.I.T.A.?

R.I.T.A. e pensione pubblica anticipata: è possibile il cumulo

Come chiarito nella circolare del 17 settembre, la Covip afferma che la R.I.T.A. può essere erogata insieme alle altre tipologie di pensione pubblica anticipata rispetto a quella di vecchiaia, sussistendo un divieto di cumulo solo con quest’ultima. 

Dunque, chi ha accesso al pensionamento anticipato con le varie opzioni disponibili come la pensione anticipata, quota 100, opzione donna, ape sociale, lavoratori precoci, può anche percepire parallelamente la R.I.T.A.

La R.I.T.A. si può percepire lavorando

Un altro chiarimento fornito dalla Covip riguarda la possibilità di lavorare mentre si percepisce la R.I.T.A. In particolare, bisogna essere inoccupati al momento della richiesta, ma se nel frattempo si è nuovamente in attività non c’è alcun limite di incompatibilità.

Può trattarsi inoltre di un’attività lavorativa prestata in Italia o all’estero e in qualsiasi forma, lavoro subordinato, autonomo, collaborazioni, o ancora, assunzione di cariche sociali.

Ma si può anche continuare a contribuire al fondo pensione?

Certo, nessun limite nemmeno in questo caso. Se la R.I.T.A. è stata richiesta utilizzando tutto il capitale accumulato fino a quel momento, detta anche R.I.T.A. totale, i contributi successivi si cumulano separatamente, andando a formare un nuovo capitale nel comparto prescelto del fondo pensione. Se invece la R.I.T.A. è parziale, i contributi versati successivamente si aggiungono alla parte di capitale accumulato nel fondo pensione non utilizzato per la R.I.T.A. ma per la futura pensione integrativa.

Resta fermo, inoltre il beneficio della deduzione fiscale del fondo pensione. I contributi versati, quindi,  entro i 5.164,57 euro, potranno essere dedotti fiscalmente se si possiede un reddito IRPEF da dichiarare, con un conseguente rimborso in sede di dichiarazione 730.

La R.I.T.A. per chi è prossimo alla pensione di vecchiaia: sì, ma almeno in due rate

La R.I.T.A. è erogata a scelta dell’aderente per gli anni che desidera, entro quelli massimi di cinque anni o dieci anni. Quindi, può trattarsi anche di un tempo inferiore, come ad esempio tre, due o un anno prima della pensione di vecchiaia. Ma se manca molto poco, la R.I.T.A. può essere richiesta in un’unica soluzione?

In questo caso no. La Covip, chiarendo la natura di questa prestazione, che è infatti una rendita periodica erogata da un capitale frazionato in più rate, ha affermato come non possa essere richiesta se non frazionabile in almeno due rate. 

La R.I.T.A. fino a dieci anni per chi è inoccupato da almeno 24 mesi: come dimostrarlo?

Una questione molto importante chiarita dalla circolare infine, riguarda il requisito di inoccupazione al momento della richiesta della R.I.T.A., che se prolungata da almeno 24 mesi consente un anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia di ben dieci anni.

Dopo aver illustrato la normativa riguardante i differenti status di disoccupato e di inoccupato, la Covip afferma come nell’ambito del sistema di previdenza integrativa occorre:

  • sia cessata una precedente attività lavorativa e che quindi, per un certo periodo precedente alla richiesta della R.I.T.A., sussista lo status di lavoratore
  • non è necessaria, invece, la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa (DID), ormai unico requisito che distingue lo status di disoccupato da quello di inoccupato. 

Trattandosi, infatti, di lavoratori comunque prossimi alla pensione, chi richiede la R.I.T.A. potrebbe non avere interesse a cercare una nuova occupazione

  • per provare lo status di inoccupato, se il lavoratore/aderente non ha presentato la DID, lo può attestare tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Con queste precisazioni la R.I.T.A. del fondo pensione si dimostra una forma di flessibilità e protezione ancora più vantaggiosa per chi ha scelto di aderire ad un fondo pensione nel corso della sua vita lavorativa. Motivo in più per non farsi scappare l’occasione di tutelare il proprio benessere futuro.

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