Come riportato dal Corriere, sono state adottate alcune contromisure per contrastare questo fenomeno da parte di tutti i principali social network, come l’utilizzo di etichette di avvertimento da parte di Facebook nel caso di notizie appurate come false da soggetti preposti a verificarle (cosiddetti fact-checker).
Le fake news possono interessare i più svariati settori, tra cui quello della previdenza complementare. In questo caso, il modo migliore per contrastarle è senz’altro quello di smentirle, diffondendo informazioni corrette.
Con questo articolo propensione.it vuole sfatare alcuni falsi miti, facendo finalmente chiarezza sui fondi pensione.
1. In caso di bisogno non puoi mai accedere a quanto accumulato nel fondo pensione. I tuoi risparmi sono vincolati!
Gli aderenti hanno la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, fino al 75% di quanto accumulato per far fronte a spese mediche e, dopo 8 anni di partecipazione fino al 75% di quanto accumulato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé, il coniuge o i figli e fino al 30% per qualsiasi esigenza senza alcuna necessità di giustificarla. Inoltre, in caso di perdita del lavoro o invalidità, gli aderenti possono chiedere il riscatto della propria posizione.
2. Una volta decisi la frequenza e l’ammontare dei contributi non è più possibile modificarli: sei vincolato a versare “per sempre”!
L’aderente è libero di scegliere l’importo e la frequenza dei versamenti al fondo pensione, potendo modificare liberamente tale scelta nel tempo. Gli aderenti hanno sempre la possibilità di sospendere e riprendere la contribuzione in qualsiasi momento.
3. Solo i lavoratori dipendenti possono aderire alla previdenza integrativa!
Tutte le tipologie di lavoratori e anche i disoccupati, gli studenti, i bambini e altri soggetti fiscalmente a carico possono aderire alla previdenza integrativa. I fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici sono aperti a tutti. L’unica limitazione riguarda l’adesione ai fondi pensione chiusi a cui possibile aderire solo se espressamente previsto dagli accordi collettivi della propria categoria lavorativa.
4. I lavoratori dipendenti che aderiscono alla previdenza integrativa hanno l’obbligo di versare anche il proprio TFR!
Se si aderisce a un fondo pensione aperto o a un pip in forma individuale non è mai obbligatorio versare il proprio TFR, anche se è la scelta più conveniente. Questo obbligo riguarda esclusivamente le adesioni in forma collettiva.
5. Conviene lasciare il TFR in azienda!
Al momento dell’erogazione, il TFR lasciato in azienda, viene tassato con un’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni di attività lavorativa che può andare dal 23% al 43% mentre se destinato al fondo pensione viene tassato con un’aliquota agevolata che va dal 15% al 9%, una bella differenza che comporta un grande risparmio! L’aderente può scegliere il comparto di investimento più in linea alle proprie esigenze e, come dimostrano i dati pubblicati dalla Covip, il TFR nel fondo pensione ha rendimenti tendenzialmente maggiori rispetto alla rivalutazione del TFR lasciato in azienda.
6. In caso di morte perdi tutto ciò che hai accumulato nel fondo pensione!
In caso di prematura scomparsa dell’aderente prima dell’erogazione della pensione integrativa gli eredi o i beneficiari designati potranno riscattare quanto accumulato nel fondo pensione. Mentre, in caso di morte, in fase di erogazione della rendita, questa può essere reversibile a favore degli eredi o beneficiari se si è scelta questa tipologia di rendita.
7. Se il gestore fallisce perdi tutto!
I risparmi versati al fondo pensione costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore e sono dunque intoccabili. In particolare, non possono essere pignorati né dai creditori del gestore né da quelli dell’aderente, a differenza di quanto previsto per molti altri strumenti di risparmio.
8. Al momento del pensionamento non puoi richiedere il capitale ma solo l’erogazione di una rendita!
Una volta maturati i requisiti di pensionamento nel proprio regime pubblico di appartenenza e aver partecipato per almeno 5 anni al fondo pensione è possibile richiedere l’erogazione di quanto accumulato nel fondo pensione al 100% in forma di rendita (scegliendo la tipologia di rendita più in linea con le proprie esigenze), oppure fino al 50% in capitale e il restante in rendita oppure ancora, il 100% in capitale, se l’ammontare di quanto accumulato rientra nel limite previsto. Inoltre, puoi accedere in anticipo alla pensione grazie alla RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).
9. I fondi pensione non generano rendimenti!
Investendo nei mercati finanziari anche i fondi pensione generano rendimenti. Gli aderenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse linee di investimento quella più adatta al proprio profilo: da quello più dinamico, l’azionario, a quello più prudente, obbligazionario, fino ad un garantito.
10. Il vantaggio fiscale della deducibilità si annulla con l’applicazione della tassazione finale!
Al momento dell’erogazione si applica una tassazione agevolata che va da un massimo del 15% fino ad arrivare al minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo. Questa aliquota agevolata non azzera mai il vantaggio fiscale ottenuto in fase di contribuzione grazie alla deducibilità e, soprattutto, i contributi dedotti non devono essere in alcun modo restituiti. Inoltre, eventuali contributi volontari versati oltre la soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro annui e dichiarati al proprio fondo pensione come non dedotti non vengono tassati nuovamente in fase di erogazione e fanno sì che una parte della pensione integrativa sia fiscalmente esente.